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Norme fiscali
Le recenti novità tributarie consentono sia alle persone fisiche che alle imprese (individuali, societarie ecc.) la deduzione fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 euro annui.
Permangono vigenti le consolidate norme di detrazione al 19% delle erogazioni ad onlus con il limite di 2065,83 euro, per le persone fisiche e la deduzione di 2065,83 euro o 2% del reddito imponibile, per le imprese.
La deducibilità fiscale della donazione effettuata attraverso le carte di credito è comprovata dall'operazione evidenziata nell'estratto conto della carta di credito emesso periodicamente dalla società gestore (rif. art. 13, comma 1, d.lgs. 460/97 e art. 23 d.lgs. 241/97).
Imprese
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86 Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86: Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus
Rif.: art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000 Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità). |